Art. 11.
(Compiti del Servizio di informazione
per la sicurezza democratica).

      1. È istituito il Servizio di informazione per la sicurezza democratica (SISDE). Esso ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. Spettano al SISDE le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono nel territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici e industriali dell'Italia. È altresì compito del SISDE individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali attraverso l'intrusione nelle informazioni classificate o la disinformazione.

 

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Il SISDE può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con il SISMI, competente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SISDE svolge nel territorio nazionale.
      2. Il SISDE risponde direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata.
      3. L'organizzazione e il funzionamento del SISDE sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIIS.
      4. Al SISDE è preposto un direttore, responsabile della gestione tecnico-operativa, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su designazione del CIIS. Il direttore può essere revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS.
      5. Il direttore del SISDE riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata; riferisce altresì costantemente al Ministro dell'interno; presenta al CIIS un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio.
      6. Il direttore del SISDE propone al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata la nomina del vice direttore e dei capi reparto; affida gli altri incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito del Servizio.